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Regolamento Sezionale & Statuto Generale |
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U.O.E.I. Sezione di Lecco |
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U.O.E.I. REGOLAMENTO SEZIONALE COSTITUZIONALE
Art. 1 - E’ ricostituita a Lecco la sezione della Unione Operaia Escursionisti Italiani “U.O.E.I.”
SCOPI Art. 2 - Scopi principali della nostra Sezione U.O.E.I. sono: 1. diffondere la conoscenza e l’amore per tutte le bellezze naturali del nostro Paese, con particolare riferimento alla montagna; 2. intervenire efficacemente nella salvaguardia della natura; 3. incentivare 1’ alpinismo e 1’ escursionismo in modo tecnico e coordinato; 4. tenere sempre vivi i contatti con i soci per influire su di essi in modo reale e determinante per la realizzazione degli scopi sociali. Art. 3 - L’Associazione intende conseguire questi scopi creando tra i suoi soci gruppi con attitudini particolari e di spontanea elezione. Impegno principale dell’Associazione e’ di seguire ed aiutare moralmente e finanziariamente questi gruppi, perché possano raggiungere i loro obiettivi in modo soddisfacente, sia da un punto di vista personale che sociale. L’attività dell’Associazione e’ rivolta poi anche verso tutti i soci con attività culturali e ricreative intonate agli scopi dell’Associazione.
SOCI E QUOTE SOCIALI Art. 4 - Tutti possono richiedere di appartenere all’U.O.E.I., presentando al Consiglio Direttivo la domanda su apposito modulo. La domanda a firma di due soci presentatori dovrà essere accompagnata da fotografia formato tessera e dalla quota sociale, che verrà fissata di anno in anno, per ogni categoria. L’ammissione e’ riservata al Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile. Ogni socio e’ personalmente impegnato all’osservanza dello Statuto Nazionale e del presente regolamento sezionale, copia del quale deve essere esposta nella sede sociale. Art. 6 - I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: · Onorari - persone alle quali il Consiglio Direttivo delibera di offrire la tessera a vita in riconoscimento di meriti particolari; · Benemeriti - deliberati dal Consiglio Direttivo a vita, per i soci che si sono distinti per continua dedizione disinteressata alla Società o per azioni che abbiano dato prestigio eccezionale alla Sezione; · Ordinari - tutti coloro che, ammessi, versano la quota annua stabilita; · Aggregati - i membri di un nucleo familiare di un socio ordinario; · Fondatori - a carattere transitorio e a titolo onorifico, per coloro che hanno dato la loro iscrizione per consentire la costituzione della Sezione a Lecco, versando una quota impegnativa per formare i fondi della Società. Art. 7 - Le quote sociali sono fissate dal Consiglio Direttivo e hanno validità per tutto l’anno sociale. L’anno sociale avrà inizio e fine come anno solare. Il pagamento delle quote deve pertanto essere effettuato presso la Sede sociale entro e non oltre il 31 marzo. Durante il periodo del servizio militare i soci sono esonerati dal pagamento delle quote sociali. I soci avranno diritto alle agevolazioni previste dalla Sezione. Unico documento ritenuto valido per averne diritto e’ la tessera con applicato il bollino dell’anno corrente. Art. 8 - Si recede dalla Società per i seguenti motivi: · per decesso; · per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; · per morosità · per radiazione, dovuta a particolari motivi di ordine disciplinare e morale, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza 2/3 dei Consiglieri in carica e comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio ha diritto di essere sentito a difesa dal Consiglio Direttivo entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata. Se la delibera di radiazione viene confermata con nuova delibera, il socio può proporre il ricorso al Consiglio Centrale, entro 30 giorni dalla comunicazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 9 - Il Consiglio Direttivo della sezione e’ costituito da 11 membri, scelti con votazione Art. 10 - Il Consiglio Direttivo provvede all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, organizza le attività della sezione, provvede all’amministrazione dei beni mobiliari ed immobiliari, svolge inoltre tutte le operazioni inerenti la normale amministrazione della sezione. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge, con votazione a scrutinio segreto, fra i soci eletti in Assemblea, i suoi dirigenti: - i Presidente; 2 Vice-presidenti; i Segretario; 1 Cassiere. Il Consiglio Direttivo assegna inoltre le varie cariche, in modo che ogni consigliere sia impegnato nella direzione di una attività specifica. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e gratuite. E’ ammesso solo il rimborso documentato delle spese. Art. 12 - Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta al mese e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente della sezione o di chi ne fa le veci. Ai consiglieri incombe il dovere di presenziare alle sedute consiliari e di votare. Il consigliere che per tre volte consecutive fosse assente, senza giustificato motivo, viene sostituito dal candidato che avrà conseguito in graduatoria il maggior numero di voti all’Assemblea generale dei soci. Art. 13 - Il Presidente della sezione ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria amministrazione. Art. 14 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza di voti e trascritte sull’apposito - “libro verbali”, firmato di volta in volta dal Presidente, dal Segretario e da due membri del Consiglio Direttivo.
REVISORE DEI CONTI Art. 15 - Il controllo dell’amministrazione sarà eseguito dai due Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea generale dei soci. Essi hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipare alle discussioni, senza diritto al voto. Esamineranno l’inventano, il bilancio ed il rendiconto annuale, presenteranno in tali disamine le loro deduzioni all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, previa comunicazione per competenza all’ amministratore della Sezione. I registri, la contabilità, le relazioni amministrative delle manifestazioni ed in genere tutte le pezze d’appoggio, dovranno essere loro sottoposte a qualunque richiesta. Essi potranno in qualsiasi epoca verificare lo stato di Cassa. La revisione ed il controllo dell’amministrazione dovranno essere effettuati almeno due volte all’anno.
ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 16 - L’Assemblea dei soci e’ convocata in via ordinaria ogni anno, entro e non oltre il primo trimestre. Il Presidente della sezione la convoca, dandone avviso personale a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, comunicando contemporaneamente l’ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno precedente. I nuovi soci avranno diritto al voto purché abbiano una anzianità di almeno tre mesi. Art. 17 - L’Assemblea e’ valida in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo un’ora dopo purché ciò sia previsto dall’avviso di convocazione. Art. 18 - La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti viene effettuata a scrutinio segreto attraverso le schede di votazione dell’Assemblea. A tali cariche possono essere eletti i soci purché iscritti almeno da un anno. Art. 19 - Si intendono approvate le deliberazioni che riportano la maggioranza di voti dei soci partecipanti alla votazione. Per la nomina delle cariche sociali e’ eletto chi riporta il maggior numero di voti, ed a parità di voti colui che e’ socio da maggior tempo e in caso di una ulteriore parità verrà eletto il più anziano di età. Art. 20 - I soci possono farsi rappresentare all’Assemblea mediante delega scritta. Nessun socio potrà avere più di una delega. Sono ammesse le votazioni per posta, purché le schede pervengano con le modalità stabilite dall’avviso di convocazione. Art. 21 - Sono di competenza dell’Assemblea: 1. la nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori; 2. l’approvazione e la modifica del regolamento sezionale; 3. l’approvazione della relazione morale e finanziaria dell’esercizio, fatta collegialmente dal Consiglio Direttivo; 4. la nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. 5. L’Assemblea si pronuncia inoltre su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo e che essa ritenga di interesse della Sezione. Art. 22 - L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta motivata dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.
DISPOSIZIONI VARIE Art. 23 - La sezione lascia ampia possibilità ai soci di raggrupparsi secondo attitudini particolari per svolgere attività proprie ai fini proposti dell’U.O.E.I. Questi gruppi spontanei o lanciati dal Consiglio Direttivo devono eleggere autonomamente un loro responsabile, che si colleghi con il consigliere incaricato per la definizione dei programmi, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il gruppo dipende finanziariamente e socialmente dalla sezione ed e’ tenuto tramite il Consigliere incaricato a dare resoconto al Consiglio Direttivo della sua attività e informazione sui suoi programmi. Appendice agli articoli - 3 e 23 - La Sezione U.O.E.I, mentre appoggia i gruppi di cui agli articoli menzionati dello Statuto, per garantire la funzionalità degli stessi fissa delle norme minime che ne regolino e giustificano la loro costituzione: 1. ogni gruppo deve ritrovarsi entro il primo mese di ogni anno sociale per la scelta del responsabile che ne coordina l’attività e lo rappresenti nel Consiglio Direttivo; 2. il responsabile del gruppo deve fissare per lo stesso il programma annuale, che potrà essere successivamente modificato, dopo aver interpellato in una apposita riunione i componenti del gruppo stesso. Il programma, dopo l’approvazione a maggioranza del Gruppo, dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo. 3. i soci del gruppo dovranno riunirsi ogni volta fosse necessario prendere decisioni o organizzare le proprie attività, e comunque almeno 6 volte all’anno. Art. 23 bis - La sezione, accogliendo la richiesta del gruppo alpinistico Gamma di confluire come gruppo d’elite alpinistico tra i suoi soci, prende atto della completa autonomia di questo gruppo come tale e delle norme che ne regolano la costituzione e i rapporti con la Sezione. Art. 24 - Ogni socio libera la Società da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi genere di danni, incidenti, infortuni od altro che dovesse accadere nel corso di manifestazioni, gite, attivita’ varie o in dipendenza delle stesse. Art. 25 - Le proposte di modifica al Presente Regolamento, dovranno essere presentate al Consiglio Sezionale entro il 30 novembre di ogni anno. La segreteria provvederà ad inserire dette proposte nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale. Art. 26 - Lo scioglimento del sodalizio potrà avvenire: per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci purché questi rappresentino almeno 2/3 dei soci iscritti; per constatata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o di carattere del sodalizio. In caso di scioglimento tutte le attività sociali sotto qualsiasi forma si presentino, saranno, con regolare atto, consegnate dal Consiglio Direttivo in carica al Sindaco della città, con l’obbligo di devolverle a favore di Enti di beneficenza cittadina, in ogni caso a finalità di utilità generale.
N.B. - Il presente Regolamento sezionale aggiornato alla riunione di Consiglio dei soci promotori del giorno 10/2/1977 e, successivamente presentato all’Assemblea generale dei soci in data 21/4/1977, entra in vigore alla data dell’ 8/3/ 1997 a seguito approvazione del Consiglio Centrale U.O.E.I.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La Sede della Sezione U.O.E.I. di Lecco é stabilita a Lecco in Corso Promessi Sposi 23N1. |



